In breve
- Dal 1° gennaio 2026 la commissione che la società emittente trattiene all’esercente non può superare il 5% del valore nominale del buono, servizi aggiuntivi compresi (art. 37 L. 193/2024). Le clausole diverse sono nulle.
- Allo scontrino la parte pagata con buoni esce come corrispettivo non riscosso: l’IVA di quella parte si regola con la fattura che fai alla società emittente, al 10%.
- Il cliente può usare al massimo otto buoni insieme, solo per il loro intero valore, e non può convertirli in denaro. Dal 2026 i buoni elettronici sono esenti per il dipendente fino a 10 € al giorno.
Per un bar vicino agli uffici o per una trattoria che fa il pranzo di lavoro, i **buoni pasto** sono una parte fissa dell’incasso. Fino a poco tempo fa erano anche la parte che rendeva meno: nel mercato privato la commissione trattenuta dalle società emittenti arrivava in doppia cifra, e il bar incassava settimane dopo una somma molto più bassa del valore stampato sul buono.
La **legge annuale sul mercato e la concorrenza 2023** (L. 16 dicembre 2024, n. 193, art. 37) ha esteso agli accordi privati il tetto del 5% che valeva già per le gare pubbliche. Dal **1° gennaio 2026** vale per tutti i buoni, anche quelli emessi prima. Qui trovi cosa è cambiato, come si batte lo scontrino, come si fattura all’emittente e le regole che il cliente deve rispettare.
01Il tetto del 5%: cosa dice la legge e da quando vale
L’art. 37, comma 1, della L. 193/2024 applica agli accordi fra società emittenti ed esercenti la regola del codice dei contratti pubblici (art. 131, comma 5, lett. c, D.Lgs. 36/2023): all’esercente si può chiedere «un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto». Le clausole contrattuali diverse sono nulle e sostituite dalla regola di legge.
| Da quando | Per chi vale il 5% |
|---|---|
| 18 dicembre 2024 | Esercenti che a quella data non avevano accordi con l’emittente (contratti nuovi) |
| 1° settembre 2025 | Anche gli accordi già in essere |
| fino al 31 dicembre 2025 | Per i buoni emessi entro il 1° settembre 2025 restavano le vecchie condizioni |
| 1° gennaio 2026 | Tutti i buoni, qualunque sia la data di emissione |
02Quanto incassi su un buono, prima e dopo
| Buono da 8 € | Commissione | Trattenuto | Ti arriva |
|---|---|---|---|
| con una commissione del 12% | 12% | 0,96 € | 7,04 € |
| con il tetto del 5% | 5% | 0,40 € | 7,60 € |
Su 40 buoni al giorno per 22 giorni lavorativi, 880 buoni da 8 € al mese, la differenza fra 12% e 5% vale quasi 500 € al mese. È il motivo per cui conviene rileggere i contratti con ogni emittente e controllare che la fattura di commissione di gennaio 2026 in poi sia davvero cambiata.
Incasso netto = valore nominale dei buoni × (1 − commissione %)
Con la commissione al 5%, 100 € di buoni diventano 95 € (prima dell’IVA che devi versare sulla fattura all’emittente).
03Come si batte lo scontrino
Quando il cliente paga con buoni pasto, quei soldi non sono ancora entrati: li pagherà la società emittente, dopo che le avrai mandato la fattura. Per questo la parte pagata con buoni non si batte come contanti né come carta, ma come corrispettivo non riscosso.
- Le specifiche tecniche dei registratori telematici dell’Agenzia delle Entrate (v. 11.2, § 2.7.1) prevedono un’«Opzione per i Buoni Pasto»: il valore dei ticket al netto dell’IVA confluisce fra i non riscossi, all’aliquota del 10%, con il riferimento «TICKET».
- Nei dati del giorno il registratore trasmette anche l’importo pagato con buoni e il loro numero.
- Se il conto è di 12 € e il cliente dà un buono da 8 € e 4 € con carta, lo scontrino ha due pagamenti: 8 € non riscossi (buono) e 4 € elettronici. Con il collegamento POS-registratore del 2026 la distinzione conta ancora di più: lo spiega la guida al collegamento POS e registratore telematico.
04La fattura alla società emittente, e l’IVA
- 1
Raccogli i buoni per emittente
I cartacei si separano per società, gli elettronici sono già registrati sul terminale dell’emittente. Tieni il conteggio giornaliero: numero e valore.
- 2
Controlla il rendiconto
La maggior parte degli emittenti mette a disposizione, sul suo portale, l’elenco dei buoni validati. Confrontalo con quello che risulta dalla tua cassa prima di fatturare.
- 3
Emetti la fattura elettronica
Intestata alla società emittente, con l’IVA al 10% della somministrazione. Il valore facciale dei buoni comprende l’IVA, quindi l’imponibile si ricava scorporando.
- 4
Ricevi la fattura di commissione
L’emittente ti fattura la sua commissione (o la trattiene secondo il contratto): è qui che controlli il tetto del 5%.
- 5
Incassa e riconcilia
Il termine di pagamento lo fissa il contratto, che deve indicarlo per legge (All. II.17, art. 5); in caso di contestazione della fattura l’emittente deve comunque pagarti la parte non contestata.
| Passaggio | Aliquota IVA | Norma |
|---|---|---|
| Dall’emittente al datore di lavoro (vendita dei buoni) | 4% | art. 75, comma 3, L. 413/1991; Tab. A, parte II, n. 37, DPR 633/72 |
| Dal ristorante o bar all’emittente (fattura dei buoni incassati) | 10% | art. 75, comma 4, L. 413/1991; Tab. A, parte III, n. 121, DPR 633/72 |
L’IVA della parte pagata con buoni non si versa con i corrispettivi del giorno: quei corrispettivi sono «non riscossi». Per i servizi l’operazione si considera effettuata al pagamento oppure, se prima, alla data della fattura (art. 6 DPR 633/72): nella prassi l’IVA sui buoni si liquida con la fattura all’emittente. Come registrarla in contabilità lo decide il tuo commercialista, ed è bene che veda i due documenti — scontrini e fattura — con gli stessi totali.
05Le regole per il cliente: otto buoni, niente contanti
- Al massimo otto buoni insieme: i buoni «non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare» (All. II.17 del D.Lgs. 36/2023, art. 4, lett. d).
- Solo per l’intero valore: niente resto, niente frazioni (art. 4, lett. e).
- Chi li può accettare: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande — bar, ristoranti, pizzerie — oltre agli altri esercizi previsti dall’art. 3 dello stesso allegato, purché convenzionati con l’emittente.
- Esenzione per il dipendente nel 2026: 4 € al giorno per i buoni cartacei, 10 € per quelli elettronici (art. 51, comma 2, lett. c, TUIR, come modificato dalla L. 199/2025, art. 1, comma 14). Il valore del buono può essere più alto: la parte oltre la soglia è tassata in busta paga, ma per te non cambia niente.
Le regole d’uso erano nel DM 122/2017, che il nuovo codice dei contratti pubblici ha abrogato dal 1° luglio 2023: oggi stanno nell’Allegato II.17 del D.Lgs. 36/2023. Molte pagine citano ancora il decreto: il contenuto è rimasto quasi lo stesso, cambia il riferimento.
Controllo di inizio anno sui buoni pasto
- Per ogni emittente con cui sei convenzionato, la commissione in contratto non supera il 5%.
- Nella fattura di commissione non ci sono canoni o costi di servizio che portano il totale oltre il 5%.
- Il termine di pagamento è scritto nel contratto e l’emittente lo rispetta.
- Alla cassa i buoni si battono come buoni (non riscossi), separati per emittente.
- Il totale dei buoni in cassa del mese coincide con quello fatturato all’emittente.
Con Omega
Come li gestisce Omega Horeca
- Alla cassa il buono pasto è un pagamento a sé: scegli la società emittente e quanti buoni ti ha dato il cliente, e il resto del conto si paga come vuole.
- Al registratore telematico la quota in buoni arriva come ticket, cioè corrispettivo non riscosso, separata da contanti e carta.
- Per ogni emittente imposti commissione, valore del buono e giorni di pagamento: il gestionale tiene il registro dei buoni incassati e ti dice quanto ti aspetti, da chi e quando, al netto della commissione.
- Il totale del mese per emittente è quello da mettere in fattura, e da confrontare con il rendiconto della società. La cassa del gestionale la trovi descritta nella [pagina di Omega Horeca](/#moduli).

